Contratto (New Tech)… Tu quoque!?

Con la speranza di fare luce su alcuni punti d’interesse per gli imprenditori che vedono nelle nuove tecnologie il futuro, una sfida e, perché no, anche un’opportunità, ci dedicheremo a una nuova digressione giuridica relativa alla contrattualistica.
È il caso di fare chiarezza sul fatto che, non esistendo una categoria prefissata di contratti in ambito informatico, ciò che diventa perno della struttura contrattuale è l’utilizzo e, più che altro, il corretto adattamento delle tipologie civilistiche al mondo nuovo delle tecnologie.

Una volta operata una prima macro-distinzione tra i possibili tipi contrattuali (contratti cibernetici/contratti informatici; contratti hardware; contratti software; contratti di servizi) nel mondo web/Internet e New Tech – facile spunto per dissertazioni squisitamente giuridiche, che qui eviteremo -, è, però, il caso di focalizzare l’attenzione sul cuore pulsante della problematica (quanto meno da un punto di vista imprenditoriale): la componente di rischio.


Se è vero che l’imprenditore che si determina ad affrontare il mondo New Tech è comunque protetto da alcune garanzie non aggirabili, è altrettanto importante riflettere sull’individuazione delle, non poche, zone d’ombra e tenere sempre a mente che vige, a ogni buon conto, un dovere di collaborazione della parte “Cliente”.

E così, ci si potrà sempre appellare, avverso controparte, agli obblighi di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative, nella formazione e nell’esecuzione del contratto ex art. 1337 e1375 c.c., così come farsi scudo della responsabilità precontrattuale o della risoluzione del contratto, ciascuna rispettivamente comportante l’annullabilità o un risarcimento danni. D’altro canto, è necessario prendere coscienza di un tratto peculiare e distintivo dei contratti informatici, ossia il totale (o quasi) squilibrio di forza contrattuale tra chi fornisce il servizio informatico e chi ne fruisce.

Basato su una oggettiva disparità di cultura in materia “Internet” (fatte le debite eccezioni), tale squilibrio comporta che il firmatario del contratto spesso non comprenda appieno il contenuto dello stesso, che finisce, pertanto, per essere stilato a totale vantaggio della controparte.

Non fosse sufficiente, i suddetti contratti spiccano per una certa complessità data sia dalla loro natura ibrida di beni materiali/immateriali (va, per esempio, definito se questi ricadano tra i contratti d’appalto o di compravendita), quanto da fattori quali l’oggettiva difficoltà di riferirli ad una chiara tipologia contrattuale e/o di individuazione netta delle responsabilità, nonché il fatto di doversi interfacciare – per l’effettiva fruizione di un servizio – con una pluralità di differenti contratti necessariamente connessi tra loro.

Per una corretta stesura e una sottoscrizione coscienziosa di contratti informatici sarebbe, pertanto, necessario che gli stessi contenessero una parte introduttiva di chiarimento sulle terminologie utilizzate o, quanto meno, un allegato tecnico dettagliato che permetta una più ampia protezione della parte contrattualmente più debole.

Pur richiedendo ciascuna tipologia contrattuale un ragionamento a sé, si rileva che le clausole indicativamente più “rischiose” (perché mal redatte o del tutto a favore del fornitore) riguardano l’oggetto del contratto, le obbligazioni, la durata, le responsabilità, la descrizione del servizio e gli allegati tecnici.

A meno che non siate dotati di inchiostro simpatico, è fortemente sconsigliato lanciarsi in rocamboleschi adattamenti di tipologie contrattuali civilistiche (esistenti sì, ma non pienamente calzanti), dovendo, invece, far sì che lo studio di tale peculiare materia sia prodromico alla stesura di clausole ad hoc e a ogni altra attività (specialmente di firma).

Avv. Anna Capoluongo
Studio Legale Capoluongo