La dichiarazione dei diritti in Internet

Ad un anno dalla sua istituzione, la Commissione per i diritti e i doveri in Internet ha dato vita alla Dichiarazione dei diritti in Internet, presentata in data 28.07.2015: 14 articoli che gettano le fondamenta per un insieme di principi solidi e basilari, potenzialmente capaci di fondersi nel panorama giuridico italiano, pur con un occhio di riguardo a quello europeo ed internazionale.

In attesa che Governo e Parlamento si adoperino per una valida e rispettosa applicazione di tali articoli (in toto), è il caso di scorrere il testo della Dichiarazione per estrapolarne i capisaldi. Chiara è l’ispirazione di stampo europeo ed internazionale, laddove vengono garantiti i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dalle costituzioni nazionali e dalle dichiarazioni internazionali in materia.

La Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona, tanto che la garanzia di questi diritti è condizione necessaria per il funzionamento democratico delle Istituzioni, anche al fine di evitare di approdare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale. Internet, così, si configura come uno spazio sempre più importante per l’auto-organizzazione delle persone e dei gruppi e come strumento essenziale per promuovere l’eguaglianza sostanziale e la partecipazione ai processi democratici.

Di particolare interesse (quanto meno potenziale) è l’introduzione del concetto di cui all’art. 2: l’accesso ad Internet è riconosciuto quale diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale, tanto che lo stesso deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla Rete. In tale ambito è previsto che le Istituzioni pubbliche garantiscano gli interventi necessari per il superamento di ogni forma di divario digitale, tra cui quelle determinate dal genere, dalle condizioni economiche, o da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità.

A seguire, gli articoli sul diritto alla conoscenza e all’educazione in rete (art. 3) e sulla neutralità della rete, ossia sul diritto, che ogni persona ha, che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone (art. 4).

Negli articoli 5, 6, 7 e 8 vengono invece riportati (in chiave sintetica, ma assai ben congegnata) i contenuti dell’attuale Codice della Privacy, che sono “potenziati” nei concetti di abuso del consenso e di divieto di utilizzo dei dati per finalità discriminatorie e che si ricollegano al diritto all’oblio (diritto di ottenere la cancellazione di determinati riferimenti ed informazioni sulla persona) di cui all’art. 11. Prende inoltre forma il diritto all’identità, secondo il quale ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale ed aggiornata delle proprie identità in Rete: tale definizione dell’identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all’intervento e alla conoscenza dell’interessato.

Un ulteriore sforzo normativo si trova nel testo dell’art. 10, col tentativo di delineare un diritto all’anonimato.

Passando, infine, per i più generici art. 12 (diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme) e 13 (sicurezza in rete), la Dichiarazione dei diritti in Internet si chiude con l’art. 14 sul “Governo della rete”, e quindi con il rispetto dei principi di trasparenza, di responsabilità delle decisioni, di accessibilità alle informazioni pubbliche e la rappresentanza dei soggetti interessati, nonché con la previsione di costituzione di autorità nazionali e sovranazionali indispensabili per garantire il rispetto dei criteri/principi indicati nel testo.

Pertanto (quanto meno per ora) non norme, ma principi indicativi, che Rodotà ha incisivamente così riassunto: accettazione della tecnologia” e “necessità di far avanzare con essa i diritti collegati a questa evoluzione”.

Avv. Anna Capoluongo