E-commerce: siti a prova di…legge!

E-commerce_siti a prova di... Legge - Osservatorio Digitale PMIRelativamente all’e-commerce vanno, anzitutto, spesi alcuni cenni sulle distinte accezioni che lo stesso può assumere, per esempio iniziando a discernere tra commercio elettronico diretto (laddove questo abbia ad oggetto beni immateriali vendibili esclusivamente per il tramite di internet) ed indiretto (laddove riguardi oggetti materiali, la cui vendita può essere assimilata a quella a distanza o per corrispondenza).

In aggiunta, sono sicuramente da specificarsi le differenti forme che il commercio elettronico può assumere, ossia il B2B (transazioni commerciali elettroniche tra imprese), il B2C (tra imprese e consumatori finali/clienti individuali), il B2A (tra imprese e PA), l’A2A (tra PA) e l’A2C (tra PA e consumatori finali).

La normativa applicabile a tale nuova forma di compravendita è, a grandi linee, riassumibile come segue:

  1. Lgs. n. 114/1998 (decreto Bersani; ha comportato la riforma della disciplina del commercio, comprendendo tutte le ipotesi di vendita al dettaglio attraverso un sito internet o, in generale, le vendite a distanza);
  2. Lgs. n. 185/1999 (relativo alla protezione dei consumatori nelle vendite a distanza);
  3. Lgs. n. 70/2003, di recepimento della direttiva 2000/31/CE (ex multis, all’art. 7, prevede tutte le informazioni che il prestatore di servizi deve necessariamente fornire ai destinatari/consumatori);
  4. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo; all’art. 52 indica tutte le informazioni da dare al consumatore);
  5. Lgs. n. 59/2010, che recepisce la direttiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo (apporta modifiche che mirano alla semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione e, in particolare, delle procedure e delle formalità relative all’accesso e allo svolgimento delle attività di servizio).

Chiariti questi aspetti introduttivi, è il caso di definire a livello pratico come vada strutturato un sito e-commerce… a prova di Legge!

Concentrandoci sulla sola attività B2C (necessariamente professionale ed abituale), le linee guida sono le seguenti:

  1. La normativa in materia non si applica:

–    agli artigiani, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria;

–    alle associazioni dei produttori ortofrutticoli;

–    ai titolari di rivendite di generi di monopolio;

–    ai produttori agricoli;

–    alle vendite di carburante;

–    ai pescatori e alle cooperative di pescatori;

–   a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa;

–    all’attività di vendita effettuata nelle fiere campionarie e nelle mostre di prodotti;

–    ai farmacisti;

–    alla vendita dei beni del fallimento;

–    agli enti pubblici o alle persone giuridiche private partecipate dallo Stato o da enti territoriali;

  1. Va presentata una segnalazione certificata di inizio attività al Comune di residenza o in cui è situata la sede del soggetto giuridico e va indicato il settore merceologico di attività del sito nonché un dominio web;
  2. È fatto obbligo di indicare i dati societari sul website (se si tratta di una società di capitali vanno indicati: nome, denominazione o ragione sociale; domicilio o sede legale; partita IVA − in home page; provincia dell’ufficio registro di iscrizione; codice fiscale; numero REA; capitale sociale; va indicato se la società è unipersonale e se è in liquidazione; elementi di individuazione dell’autorità di vigilanza qualora l’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione. Se si tratta di società di persone e/o di imprese individuali, va indicata la partita IVA);
  3. È necessario indicare quanto previsto dal Codice del Consumo (ex 52: “In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni: a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista; b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte; d) spese di consegna; e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo 55, comma 2; g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; i) durata della validità dell’offerta e del prezzo; l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica”);
  4. Deve essere presente l’informativa privacy (D.lgs. 196/2003) e devono essere rispettate le disposizioni di legge in materia di cookies (per queste due tematiche si rimanda ai seguenti articoli: https://osservatoriodigitalepmi.it/de-rerum-privacy/; https://osservatoriodigitalepmi.it/cookiess-recipe/);
  5. È necessario il rispetto delle regole relative alla contrattualistica, applicabile anche ai contratti on line;
  6. È fatto obbligo di informare il consumatore delle modalità e tempistiche (se non indicate, il termine per l’esercizio del recesso è di 1 anno e 14 giorni − anziché soli 14 gg) di esercizio del diritto di recesso, nonché sull’assistenza e sulla garanzie in essere;
  7. È necessario che il consumatore riconosca espressamente che l’ordine di acquisto implica l’obbligazione di pagamento (se l’inoltro dell’ordine implica l’utilizzo di un pulsante o similia, il pulsante deve riportare la scritta “ordine con obbligo di pagare”. In caso contrario, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine);
  8. Devono essere messe a disposizione del consumatore le condizioni generali di vendita;
  9. Vi è l’obbligo di invio della ricevuta relativa all’ordine, comprensiva delle informazioni del caso;
  10. È vietato il commercio all’ingrosso e al dettaglio congiuntamente.

In Italia il settore e-commerce si sta espandendo rapidamente, tanto che le vendite, ad oggi, superano i 16,6 miliardi con un aumento di oltre il 16%.

Bisogna però ricordarsi che le vendite on line non si improvvisano, ed esserci non basta. E quindi? Come dice Giulio Finzi (Netcomm) “Quello che serve innanzitutto è avere contenuti di qualità che siano capaci di raccontare la storia dei nostri prodotti in pochi secondi. Bisogna poi essere pronti a gestire il servizio in tempo reale: evadendo gli ordini, perché il marketplace è aperto 24 ore al giorno, sette giorni su sette; controllando il magazzino; e poi infine seguendo il cliente in tempo reale, informandolo ed essendo pronti a gestire i suoi resi”.

Avv. Anna Capoluongo